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Statuto Associazione
Farmacisti Non Titolari Trevigiani
Treviso, 02 gennaio 2001 |
- Art.1) E’ costituita la Associazione
Farmacisti Non Titolari Trevigiani denominata A.Fa.n.T.Tre
- Art.2) L'Associazione ha sede
a Treviso in via Cortese 8.
- Art.3) La durata dell'Associazione
è illimitata.
- Art.4) L'Associazione è apartitica,
non ha fini di lucro e si propone: di difendere e promuovere
gli interessi professionali, morali e sindacali, individuali
e collettivi dei Farmacisti Non Titolari, di porsi come
interlocutrice di tutte le istituzioni pubbliche e private
per l'analisi, la proposta, la verifica degli interventi
atti a consolidare e ad allargare il campo in cui i soci
sono chiamati ad esercitare la loro professione, di organizzare
corsi di aggiornamento e formazione professionale per associati
e non, che abbiano come oggetto il farmaco ed i prodotti
destinati alla salute umana, di curare e promuovere l'avviamento
al lavoro degli iscritti disoccupati attraverso l'istituzione
di una banca dati.
- Art.5)All'Associazione possono
aderire tutti i Farmacisti in qualsiasi campo esplichino
la loro attività e siano di provata e specchiata moralità.
I soci si distinguono: Soci effettivi: sono soci effettivi
tutti i farmacisti “non titolari”di cui venga accolta la
domanda e che non siano soci di società di persone di cui
alla Legge 362/91 e che siano in regola con la quota associativa
annuale. I soci effettivi hanno diritto di voto. Soci Simpatizzanti:
sono soci simpatizzanti tutti i farmacisti di cui venga
accolta la domanda e condividano gli scopi dell’Associazione.
I soci simpatizzanti non hanno diritto di voto.
- Art.6) Gli associati possono
aderire liberamente ad Organizzazioni Sindacali, Organismi
Locali, Nazionali ed Internazionali purchè non contrastanti
con gli scopi dell' Associazione.
- Art.7) L'Associazione si riserva
di aderire a qualsivoglia istituto associativo o sindacale
che, senza intaccarne l'autonomia, l'indipendenza, possa
appoggiarne le azioni in campo professionale, sindacale
ed organizzativo.
- Art.8)Ogni associato ha il dovere
di attenersi alle disposizioni statutarie, in particolare,
per quanto riguarda la sua figura di Farmacista Non Titolare,
di osservare le delibere dell'Assemblea e del Consiglio
Direttivo.
- Art.9) La qualità di associato
termina oltre che per morte: per recesso alla fine dell'anno
solare in cui ne invia comunicazione scritta all'Associazione,
per espulsione alla data di notifica della delibera emessa
dal Consiglio Direttivo a seguito di gravi motivi, oltre
a quanto previsto dagli art.5, 6 e 7 dello statuto.
- Art. 10) Tutti i soci effettivi
formano l'Assemblea Generale, hanno voto deliberativo e
sono eleggibili. Non sono ammessi voti per delega.
- A.rt.11) L'Assemblea Ordinaria
degli associati viene convocata una volta all'anno dal Consiglio
Direttivo mediante avviso scritto, contenente l'ordine dei
giorno e l'orario dell'unica convocazione, inviato a tutti
gli associati con otto giorni di anticipo. Le Assemblee
straordinarie sono indette dal Consiglio Direttivo per deliberazione
presa a maggioranza assoluta di voti oppure per richiesta
iscritta di almeno un quarto degli Associati indicante il
motivo della riunione e presentata al Consiglio Direttivo
almeno quindici giorni prima. L'Assemblea è ritenuta valida
qualunque sia il numero degli associati presenti. Tutte
le delibere vanno prese a maggioranza assoluta di voti degli
associati presenti.
- Art. 12) All'Assemblea Generale
spetta: approvare lo Statuto e apportarvi le modifiche per
le quali è richiesta la presenza di almeno un terzo degli
associati, eleggere il Consiglio Direttivo, determinare
le linee generali dell'azione dell'Associazione, approvare
il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. amministrare
il patrimonio sociale provvedendo alla riscossione e alle
spese.
- Art. 13) Il Consiglio Direttivo
è costituito da sette membri eletti a scrutinio segreto
che rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili.
Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo procede alla
nomina delle cariche sociali (presidente, vicepresidente,
segretario e tesoriere). Il componente che non partecipi
ad almeno tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo
senza giustificato motivo è dichiarato dimissionario.
- Art. 14) il Consiglio Direttivo
è convocato dal Presidente di propria iniziativa oppure
su richiesta di almeno due consiglieri. Deve comunque riunirsi
almeno una volta ogni sei mesi. Le riunioni sono valide
se sono presenti almeno quattro membri e delibera a maggioranza
dei presenti. In caso di dimissioni di uno dei membri dei
Consiglio subentrerà di diritto l'associato non eletto che
nell'ultima votazione abbia riportato il maggior numero
di voti. In caso di dimissioni contemporanee di quattro
membri, il Consiglio stesso si dichiarerà dimissionario
ed il Presidente dovrà riconvocare l'Assemblea per nuove
elezioni.
- Art. 15) il Consiglio Direttivo
ha i seguenti compiti: determinare e regolare l'andamento
dell' Associazione a livello provinciale adempiendo a tutte
le funzioni previste dal presente Statuto, dare esecuzione
alle delibere dell'Assemblea e fissarne l'Ordine dei Giorno,
compilare l'inventario ed i bilanci per l'esercizio finanziario
che decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni
anno e presentare il consuntivo del passato esercizio, amministrare
il patrimonio sociale provvedendo alla riscossione e alle
spese ordinarie e straordinarie.
- Art. 16) Il Presidente assume
la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti
e ne dirige l'attività. E' sua facoltà farsi delegare da
un membro del Consiglio previa consultazione del Consiglio
stesso. In caso di assoluta urgenza prende le decisioni
necessarie sottoponendole poi alla ratifica del Consiglio
Direttivo.
- Art. 17) il Segretario redige
i verbali di tutte le riunioni dell' Associazione tiene
l'elenco aggiornato degli Associati, vigila sul funzionamento
dell'Associazione.
- Art. 18) il Tesoriere vigila
sulla tenuta della contabilità, sulla regolarità dei libri
contabili si occupa della riscossione delle quote sociali
secondo le delibere del Consiglio Direttivo e prepara l'inventario
ed il bilancio annuale che dopo l'esame dei Consiglio Direttivo
deve essere messo a disposizione degli Associati.
- Art. 19) Tutte le cariche sociali
sono espletate dagli associati a titolo gratuito.
- Art.20)Il Consiglio Direttivo
delibera le spese. I mandati di pagamento devono essere
firmati dal Tesoriere e dal Presidente. Le somme che superino
i bisogni ordinari saranno, a cura del Tesoriere, depositate
presso un Istituto di Credito.
- Art.21) Le eventuali variazioni
delle quote associative saranno stabilite dal Consiglio
Direttivo.
- Art.22) Le quote associative
sono intrasmissibili e non rivalutabili. L'
- Art.23) Associazione in caso
di scioglimento dovrà devolvere il proprio patrimonio ad
una o più associazioni con finalità analoghe.
- Art. 24) Il Collegio dei Probiviri
è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea e rimane
in carica quanto il Consiglio Direttivo.
- Art. 25) Tutte le controversie
sociali tra associati e tra questi e Associazione od i suoi
organi saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione
alla competenza del Collegio dei Probiviri. Essi giudicheranno
ex bono et equo senza formalità procedurali.
- Art.26) Per tutto quanto non
è espressamente previsto dal presente Statuto valgono le
disposizioni di legge vigenti.
- Art.27) Il presente Statuto
si compone di 27 articoli compreso questo.
Treviso, 02 gennaio 2001
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